Per incentivare la sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla vita, il Governo ha previsto un incentivo fiscale. Chi ha sottoscritto una polizza vita, ha diritto a portare in detrazione di imposta del 19% dell’ importo versato in premi assicurativi.

Il Governo presieduto dal Premier Enrico Letta ha dato vita al maxi emendamento presentato con la Legge di Stabilità, che ha apportato dei cambiamenti rispetto agli importi massimi delle detrazioni fiscali possibili per tali polizze.

L’abolizione della seconda rata dell’IMU ha eliminato un enorme provento per le casse dello Stato, questa minore copertura finanziaria ha comportato la riduzione della detrazione fiscale sulla quota premio versata dallo stipulante per la sua assicurazione vita. Chi decide di sottoscrivere un’assicurazione sulla vita è spinto dalla volontà di proteggere i propri cari da eventuali problemi economici che potrebbero derivare dalla propria morte o dal desiderio di lasciare qualche agio in più (ad esempio un mutuo in corso o il mantenimento dei figli) ed oggi si trova, a causa della minore detrazione, a dover affrontare un aumento della polizza stessa, ma l’obiettivo rimane invariato.

Fino al 2013, l’importo massimo che era possibile portare in detrazione era fissato a 1.291 €, ciò significa che fino a quella soglia si aveva diritto ad una detrazione fiscale del 19%.
La Legge di Stabilità ha stabilito la riduzione del tetto massimo a 630 € per il 2013, con un importo detraibile non superiore a €119,7; mentre dal 2014 si potranno detrarre solamente i primi €530 dei premi versati ogni anno per la polizza vita per un massimo di €100,7.

L’agevolazione fiscale viene riconosciuta solo a precise condizioni.
È molto importante fare un netto distinguo fra i contratti assicurativi stipulati prima del 2001 e quelli siglati successivamente.

Le polizze sulla vita, stipulate anteriormente al 2001, danno diritto a usufruire della detrazione dei premi corrisposti per contratti assicurativi che soddisfano le seguenti condizioni:
– Il contratto assicurativo deve avere una durata minima di almeno 5 anni dalla sua stipula;
– Nei primi 5 anni del contratto non si possono concedere finanziamenti.

Per le assicurazioni sulla vita sottoscritte dopo il 2001, è invece possibile beneficiare delle detrazioni fiscali solo per i contratti assicurativi che prevedono uno dei seguenti rischi:
– Invalidità permanente: non inferiore al 5%, qualunque sia la causa, l’infortunio o la malattia;
– Mancata autosufficienza nell’esecuzione delle mansioni quotidiane (espletamento delle funzioni fisiologiche, deambulazione, assunzione di alimenti e corretta igiene personale);
– Morte.

La detrazione fiscale è concessa al titolare della polizza, ma è anche possibile detrarre i premi versati a favore dei familiari a proprio carico, oggi sempre entro l’importo complessivo di €530.

È possibile detrarre fiscalmente anche i contributi previdenziali volontari saldati con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, con enti che versano su piano collettivo, come ad esempio i contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto degli anni di laurea, ricongiunzione differenti periodi assicurativi, ecc). Tutti questi contributi concorrono alla composizione dell’importo massimo detraibile.

Per i contratti assicurativi stipulati dopo il 1 gennaio 2001, invece, i contributi possono essere detratti dal reddito complessivo. Quelli versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare a carico fiscale del titolare dell’assicurazione danno diritto ad una detrazione fiscale del 19%.

Assicurazioni vita, dal 2014 un nuovo tetto di detraibilità